IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759; Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224, 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003; Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale effetto di una maggiore visibilita' dei servizi del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Centro elettronico di documentazione 1. Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica. 2. I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Da 2 a 4-bis (omissis).». - La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.». - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.». - Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca: «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 769, reca: «Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.». - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalita' di accesso al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed i parametri relativi.». - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 2 novembre 1990, reca: «Norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali e degli appartenenti alle categorie equiparate del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.». - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 novembre 1995, n. 594, reca: «Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.». Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, vedi note alle premesse. - Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle premesse.